21/01/2014
Il nostro codice civile, a tutela del rapporto di lavoro subordinato, contiene il principio della irriducibilità della retribuzione. Secondo questo principio il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione che ha pattuito con il datore di lavoro. Ogni patto contrario tra datore di lavoro e lavoratore è nullo. Il lavoratore, che ha sottoscritto consapevolmente la riduzione della sua retribuzione può sempre invocare la nullità di questa pattuizione e richiedere tutte le somme dovute.
Il datore di lavoro può invece sopprimere o ridurre quelle particolari indennità retributive che sono legate ad una specifica modalità della prestazione lavorativa nel caso in cui provveda a mutare legittimamente le mansioni del lavoratore. Per fare degli esempi concreti: l'impiegato che non maneggia più denaro, non ha diritto a continuare a percepire l'indennità maneggio denaro così come il lavoratore che non presta più l'attività su turni non ha più il diritto di percepire la relativa indennità. Il lavoratore che non effettua più trasferte non ha diritto al relativo compenso. Gli esempi nella realtà concreta possono essere infiniti.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla corte di cassazione nelle seguenti sentenze: Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2008, n. 20310 ; Cass. 1° marzo 2007 n. 4821 Cass. 19 maggio 1987 n. 4573 ; Cass. 12 giugno 1986 n. 3914 ; Cassazione civile , sez. lav., 08 maggio 2008, n. 11362; Cassazione civile , sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4055 ; Cassazione civile , sez. lav., 08 agosto 2007, n. 17435 ; Cassazione civile , sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16106 ; Cassazione civile , sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16106.
Milano 10/07/2010
Nella foto: Borgonzoni, opera
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)