A- A A+

Procedimento penale per violenza sessuale

tag  News 

31/12/2019

legittima la costituzione di parte civile del sindacato della lavoratrice

La Corte di Cassazione, con recente sentenza n.12.738 del 26 marzo 2008, ha affermato che il Sindacato può legittimamente costituirsi parte civile nel procedimento penale che vede quale persona offesa dal reato un proprio iscritto, nell'ipotesi in cui vi sia stata la violazione delle norme poste a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. 
Con tale pronuncia, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso proposto da un dirigente della Polizia di Stato, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di una sottoposta e condannato, tra l'altro, al risarcimento dei danni anche a favore del Sindacato di categoria, costituitosi parte civile.
Il ricorrente contestava la legittimazione all'azione civile da parte di tale sindacato, assumendo che l'attività di contrasto a condotte di violenza sessuale sul luogo di lavoro non costituisse, per l'organizzazione sindacale, specifica finalità statutaria. Venendo, dunque, a mancare la deduzione di una violazione afferente un preciso diritto soggettivo dell'ente, il medesimo non poteva dirsi portatore di un interesse rilevante, requisito indispensabile ai fini della costituzione di parte civile.
Viceversa, la Corte di Cassazione ha affermato che la fattispecie di reato ascritta al ricorrente, in quanto lesiva dell'integrità psico-fisica della persona offesa e idonea a comprometterne la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa, integrasse violazione all'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori. Tale norma attribuisce ai lavoratori il diritto di verificare, tramite proprie rappresentanze, l'attuazione delle misure idonee a tutelarne la salute (fisica e psichica) e l'integrità fisica; questa finalità era perseguita anche dallo statuto dell'organizzazione sindacale interessata. 
Il Supremo Collegio ha, dunque, ritenuto che la condotta integrante reato, oltre a ledere il lavoratore, è stata altresì idonea a danneggiare direttamente il Sindacato perché, incidendo sulla dignità lavorativa e la serenità di un suo iscritto, aveva vanificato il perseguimento e la realizzazione dei fini istituzionali dell'organismo collettivo, minandone, di conseguenza, il prestigio e la credibilità.

Milano 15/05/2008