Dimissioni per giusta causa
Dimissioni per giusta causa
Il lavoratore ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via temporanea. Se ricorre la giusta causa delle dimissioni lavoratore ha diritto di percepire anche l’indennità di preavviso (art.2119 cod. civ.).
Non rientra nella giusta il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa.
Si configura come giusta causa di dimissioni:
- il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o degli istituti di retribuzione differita ( 13^, 14^ ferie, rol, premi aziendali, dequalificazione, la soppressione unilaterale del superminimo pattuito);
-la riduzione unilaterale del trattamento retributivo
-la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sul riposo giornaliero, e sul riposo settimanale;
- la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
- il comportamento offensivo o ingiurioso o mobbizzante del datore di lavoro;
- la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;
-la mancata adozione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.
-il trasferimento individuale o collettivo;
-qualsiasi altro comportamento trasgressivo del datore di lavoro di natura tale da non consentire nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.