06/03/2021
Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a proposito ha affermato che: “L'interpretazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 sottesa alla decisione della Corte di appello di Bologna è solo apparentemente conforme alla lettura della norma data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 419/1999. 14.Con quest'ultima pronuncia è stato affermato infatti che la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni non come un criterio rigidamente matematico ed esaustivo ma come un elemento la cui valutazione non può in nessun caso mancare e anzi a tale elemento -secondo le parole del giudice delle leggi - può essere riconosciuto valore preponderante, e il più delle volte decisivo, ma non sino a diventare esclusivo, nell'apprezzamento del giudice la cui valutazione non si riduce a un mero calcolo aritmetico.â�¨15. È evidente quindi che nella valutazione della Corte Costituzionale rimane affidato al giudice di merito un ampio margine di valutazione tale da poter fare diventare più o meno rilevante il criterio della durata del matrimonio. Ciò non consente peraltro di affermare che il criterio della durata del matrimonio non debba avere normalmente un rilievo centrale per la sua capacità di rispondere almeno in astratto alle esigenze di equità e di solidarietà cui deve tendere la ripartizione della pensione fra l'ex coniuge e il coniuge superstite.â�¨16. Se il giudice si discosta da tale criterio, al fine di dare rilievo ad altri criteri idonei a realizzare le finalità e i requisiti che sono alla base del diritto alla reversibilità, deve quindi rendere una motivazione esaustiva e logica delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione. Ciò in particolare quando il criterio della durata del matrimonio viene ad assumere, come nella decisione in esame, un rilievo del tutto marginale.” Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 febbraio – 5 marzo 2014, n. 5136
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

