A NULLA RILEVA CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA RICEVUTO QUESTA LETTERA DOPO LA SCADENZA DEI 60 GIORNI

LA LETTERA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO POSTALE ENTRO 60 GIORNI

A NULLA RILEVA CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA RICEVUTO QUESTA LETTERA DOPO LA SCADENZA DEI 60 GIORNI

29/06/2020     Il tribunale di Milano ha deciso una controversia che aveva come oggetto l’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un socio lavoratore di cooperativa. Questo socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato invocava la tutela di cui all’art. 18, comma 5, st. lav., oppure quella ex art. 18, comma 6. Con lo stesso ricorso... [Leggi tutto]
Il datore di lavoro deve averne conoscenza entro 60 giorni dalla intimazione

L'impugnazione del licenziamento é atto personale del lavoratore

Il datore di lavoro deve averne conoscenza entro 60 giorni dalla intimazione

31/12/2019 La corte di cassazione ribadisce che l'impugnazione del licenziamento é un atto personale del lavoratore. Se il licenziamento é impugnato dall'avvocato del lavoratore, il datore di lavoro deve avere conoscenza e copia di questo mandato entro il termine dei 60 giorni utili per l'impugnazione. Il principio é stato così ribadito dalla Corte di Cassazione.... [Leggi tutto]

L'impugnazione del licenziamento é atto personale del lavoratore.

28/04/2014   La corte di cassazione ribadisce che l'impugnazione del licenziamento é un atto personale del lavoratore. Se il licenziamento é impugnato dall'avvocato del lavoratore, il datore di lavoro deve avere conoscenza e copia di questo mandato entro il termine dei 60 giorni utili per l'impugnazione. Il principio é stato così ribadito dalla Corte di Cassazione.... [Leggi tutto]

Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore .L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Art. 6. Legge 604/1966