02/01/2022
Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289; nello stesso senso, v. Cass. 27502 del 2019, Cass. n. 13649 del 2019 e Cass. n. 6798 del 2018). Quanto al carattere «duraturo» della limitazione, il giudice europeo ha precisato come il legislatore dell'Unione, nello stabilire l’adozione di misure destinate ad adattare il posto di lavoro in funzione dell'handicap, abbia fatto riferimento ad ipotesi in cui la partecipazione alla vita professionale sia ostacolata per un lungo periodo (sentenza Chacón Navas, 11.7.2006 C-13/05). Su tali presupposti, il Supremo Collegio ha affermato che “la malattia, se di lunga durata e se incidente sull'integrazione socio-lavorativa del soggetto potrà essere considerata come disabilità” (Cass. 29289/19, cit.)” (sent. Corte appello Milano sez lavoro n. 119/2021, Pres. Vignati Rel. Pattumelli). In presenza di una condizione qualificabile come disabilità secondo i criteri sopra descritti, la Corte di appello di Milano, ha affermato il carattere discriminatorio del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, determinato da patologie alla stessa riconducibili.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)