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i permessi retribuiti a favore degli handicappati

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02/01/2020

I permessi retribuiti a favore degli handicappati non decurtano la 13^ mensilità, le ferie, le ex festività, e tutti gli altri istituti di retribuzione differita

L’art. 33, 6° comma, Legge 104/92 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità possa usufruire di permessi retribuiti secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo. 
I commi 2 e 3 dell’art. 33 legge quadro 5/2/92 n.104, prevedono che il portatore di handicap può godere dei predetti permessi rispettivamente fino a due ore al giorno, ovvero fino a tre giorni al mese anche continuativi. 
Questi permessi, sostanziandosi in ore di assenza retribuite e quindi equiparate sotto ogni aspetto, anche previdenziale, a quelle di effettiva presenza al lavoro, devono necessariamente essere computati positivamente su tutti gli istituti di retribuzione diretta ed indiretta. Il datore di lavoro pertanto non può decurtare questi permessi nel calcolare tutti gli istituti di retribuzione differita. Il lavoratore deve essere considerato come effettivamente presente sul lavoro anche se assente per permesso.
Questa interpretazione della legge è stata accolta anche dalla sezione lavoro della corte di appello di Milano.

Milano 09/11/2007