La legislazione italiana è conforme a quella dell’Unione Europea

Il ramo di azienda è legittimo cederlo se ha autonomia funzionale

La legislazione italiana è conforme a quella dell’Unione Europea

24/09/2021 La Vodafone cede un ramo di azienda alla Comdata con i rapporti di lavoro delle maestranze occupate in quel ramo. I lavoratori trasferiti impugnano la cessione del ramo di azienda perché, a loro giudizio, non sussistono i necessari requisiti per la configurabilità di un ramo aziendale cedibile. La Corte di Appello ha accolto il ricorso dei lavoratori ed ha ordinato alla Vodafone... [Leggi tutto]
Esclusi dall'obbligo solo i diritti eventualmente prescritti

L'affittuario dell'azienda risponde dei crediti del lavoratore antecedenti all'affitto

Esclusi dall'obbligo solo i diritti eventualmente prescritti

19/10/2014 Il fatto. Un lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa in modo ininterrotto dal 2 gennaio 1978 al 31 ottobre 1997, prima alle dipendenze di una ditta individuale e poi  alle dipendenze di un terzo soggetto che aveva affittato l'intera azienda. Il lavoratore ha agito in giudizio chiedendo il pagamento dell'importo di circa € 200.000 per diverse voci retributive... [Leggi tutto]
La cessione dell' azienda comporta ope legis la cessione del rapporto di lavoro in capo al cessionario

La volontà delle parti non conta nulla

La cessione dell' azienda comporta ope legis la cessione del rapporto di lavoro in capo al cessionario

21/01/2014 L'art. 2112 del codice civile, che disciplina la cessione dell'azienda o del ramo di azienda, favorisce l'assoluta libertà contrattuale. Se la cessione dell'azienda o del ramo di essa è effettiva, il lavoratore, sebbene abbia stipulato il suo contratto di lavoro con il cedente e il contratto del lavoro abbia natura strettamente fiduciaria, non ha la possibilità di opporsi... [Leggi tutto]
Si trasferiscono al cessionario se il rapporto di lavoro  in quel particolare momento è ancora in vita

I crediti del lavoratore nella cessione dell'azienda.

Si trasferiscono al cessionario se il rapporto di lavoro in quel particolare momento è ancora in vita

21/01/2014 In caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, il lavoratore è destinatario di una norma che merita essere chiarita: se il suo rapporto di lavoro è ancora in essere al momento del trasferimento dell'azienda o del ramo di essa, egli ha una posizione di tutela totale perché mantiene immutata la sua posizione al riconoscimento dei suoi vari diritti nei confronti... [Leggi tutto]
Assenza di tutela per i lavoratori

Trasferimento transnazionale dell'impresa e delocalizzazione delle attività

Assenza di tutela per i lavoratori

21/01/2014 Al fine di ridurre i costi di produzione e del lavoro si assiste frequentemente al fenomeno del trasferimento transnazionale dell'impresa oppure della delocalizzazione della sola manodopera con il conseguente distacco dei lavoratori interessati che così vengono comandati a prestare la loro opera all'estero. La semplice delocalizzazione con il distacco all'estero dei lavoratori è... [Leggi tutto]
E' sufficiente che ci sia al momento del trasferimentoi

Preesistenza e autonomia funzionale del ramo di azienda da cedere

E' sufficiente che ci sia al momento del trasferimentoi

21/01/2014 Nella cessione del ramo di azienda, l'articolo 2112 del codice civile, divenuto tanto caro all'impresa per la libertà di azione che le consente, prevede testualmente che "… si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o... [Leggi tutto]

Principi in caso di trasferimento d'azienda

Si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà.  (Art. 2212 cod.civ.)