disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulle dimissioni

Il lavoratore assente senza aver dato alcuna notizia per più di un mese, può essere considerato dimissionario: risoluzione per mutuo consenso

disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulle dimissioni

22/04/2016 La fattispecie decisa dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto la vicenda di un lavoratore, licenziato oralmente dalla società presso la quale prestava la sua attività lavorativa, dopo essere stato assente per oltre un mese, senza dare notizie di sé e senza produrre certificazione medica, a causa di un intervento chirurgico. Il lavoratore, pertanto, aveva chiesto ed... [Leggi tutto]
Non sussiste una giusta causa utilmente invocabile dal lavoratore

Settore aziendale chiuso: illegittime le dimissioni

Non sussiste una giusta causa utilmente invocabile dal lavoratore

08/01/2016 La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal dipendente di un istituto di credito, assunto con inquadramento al livello di dirigente bancario. In seguito, il settore di attività al quale era addetto il ricorrente veniva chiuso e l’istituto avviava delle trattative con i lavoratori addetti per arrivare ad uno scioglimento consensuale incentivato dei rapporti di... [Leggi tutto]
A nulla rileva che non abbia avuto un solo giorno di sofferta disoccupazione

Spetta il preavviso o l’indennità sostitutiva al lavoratore che cessa il suo rapporto di lavoro per essere assunto dall'impresa subentrante nell'appalto

A nulla rileva che non abbia avuto un solo giorno di sofferta disoccupazione

17/12/2015 Un lavoratore è stato licenziato perché il datore di lavoro ha cessato il contratto di appalto presso il quale utilizzava il lavoratore. Il servizio oggetto dell'appalto è stato concesso  dal committente ad un'altra impresa appaltatrice che ha provveduto, senza soluzione di continuità, ad assumere alle sue dipendenze il lavoratore. L'impresa cessante, assumendo... [Leggi tutto]
Non è necessaria la totale incapacità

Le dimissioni possono essere annullate se non c'è capacità di intendere

Non è necessaria la totale incapacità

03/11/2014 Il fatto. Un  impiegato bancario deducendo di versare, all'epoca, in uno stato di grave prostrazione psicofisica per i disturbi ansioso-depressivi da cui era affetto ed ascrivibili anche all'ambiente lavorativo in cui aveva operato, convenne in giudizio il datore di lavoro chiedendo l'annullamento delle dimissioni rassegnate per incapacità naturale e la condanna della parte... [Leggi tutto]
Presupposti e condizioni per la loro validità

le dimissioni secondo la nuova legge Fornero del 2012

Presupposti e condizioni per la loro validità

22/01/2014 Procedura delle dimissioni e degli atti di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dall'elemento dimensionale del datore di lavoro. Senza l'adozione della procedura illustrata di seguito le dimissioni presentate dal lavoratore non sono valide. L'impresa, pertanto, se il lavoratore presenta le sue dimissioni, deve seguire scrupolosamente... [Leggi tutto]
L'accordo raggiunto tra le parti in sede protetta

Dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro

L'accordo raggiunto tra le parti in sede protetta

22/01/2014 Il 3 agosto 2012 la cgil Cisl Uil da una parte e la Confindustria dall'altra, con riferimento al comma 17 dell’art. 4, della legge n. 92 del 2012 che disciplina la procedura di convalida delle dimissioni nonché delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, al fine di assicurare la genuinità del consenso del lavoratore. hanno convenuto che questa convalida possa... [Leggi tutto]
Disciplina esistente prima dell'entrata in vigore delle leggi che l'hanno disciplinata

La prova delle dimissioni spetta al datore di lavoro

Disciplina esistente prima dell'entrata in vigore delle leggi che l'hanno disciplinata

21/01/2014 La corte di cassazione ha affermato il principio che "una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 cod. civ. incombe al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto". Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo ricade, pertanto, sul... [Leggi tutto]
lo stato di disoccupazione è volontario

Le semplici dimissioni non danno diritto all'indennità di disoccupazione.

lo stato di disoccupazione è volontario

17/01/2014 Un lavoratore conveniva in giudizio l'Inps dinanzi al Tribunale assumendo di aver rassegnato le dimissioni per gravi motivi di salute. Trattandosi di disoccupazione involontaria, e per causa indipendente della propria volontà, chiedeva il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, che erroneamente l'istituto previdenziale gli aveva negata. I giudici di merito, tribunale e... [Leggi tutto]
Lotta contro le dimissioni rilasciate con data in bianco

Una rivoluzione: dimissioni scritte e su modello ad hoc con data certa.

Lotta contro le dimissioni rilasciate con data in bianco

09/01/2014 Il Senato, nella seduta del 25 settembre 2007, ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulle "Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera".  D’ora in poi le dimissioni dei lavoratori subordinati, a tempo... [Leggi tutto]
Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Le dimissioni con data certa

L'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida ovvero alla sottoscrizione della comunicazione, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca.
 La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione, si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Nei sette giorni, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
Qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.