24/12/2015
Il principio ferreo è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'ART. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova pattuizione sia sottoscritta, nel rispetto della previsione dell'art. 2113 del codice civile, in una sede protetta: Uffico Territoriale del Lavoro, autorità giudiziaria, collegio arbitrale irrituale, commissione bilaterale sindacale. Il collegio arbitrale irrituale è composto dall'arbitro nominato dal lavoratore, dall'arbitro nominato dal datore di lavoro e dal presidente del collegio designato dai primi due arbitri. Il presidente deve essere un avvocato iscritto all'albo dei difensori avanti la corte di cassazione. Per la conciliazione sindacale occorre la presenza del sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)