Incontro di Socrate con Eutifrone davanti al Tribunale
Nel cuore del processo, tra parola, verità e giustizia
Nei tribunali si discute. A lungo, a volte all’infinito.
Si ascoltano tesi opposte, si sollevano eccezioni, si contestano fatti, intenzioni, circostanze.
A chi guarda da fuori, tutto questo può apparire cavilloso, ripetitivo, perfino inutile.
Ma Socrate — nel suo celebre dialogo con Eutifrone — ci invita a guardare più a fondo.
“Non è sul principio che si litiga — che l’ingiustizia debba essere punita è cosa ovvia —
ma su chi abbia commesso l’ingiustizia, su cosa abbia fatto, e quando.”
Il punto, allora, non è l’esistenza della giustizia, ma la sua concreta applicazione:
Chi ha agito? Perché l’ha fatto? In quale contesto? Con quale consapevolezza?
E, soprattutto: quale pena è davvero giusta?
Il processo non è teatro della parola vana, ma spazio della parola necessaria.
La discussione non è artificio, ma strumento:
per distinguere l’apparenza dalla realtà,
per separare la colpa dall’errore,
per costruire una risposta che sia equa, non solo conforme alla norma.
Dietro ogni causa c’è un nodo da sciogliere.
E ogni nodo richiede tempo, ascolto, confronto.
Socrate, ancora una volta, ci ricorda che la giustizia non si applica meccanicamente,
ma si pensa, si discute, si argomenta.
Perché non è mai la giustizia in astratto a essere in gioco,
ma la sorte concreta di un uomo, di un’azione, di una vita.
Dai Dialoghi di Platone.Testo:Incontro di Socrate con Eutifrone davanti al Tribunale.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)