Rilevanti le mansioni e l'intervallo temporale

Patto di prova: la ripetizione in due successivi contratti non sempre è illegittima

Rilevanti le mansioni e l'intervallo temporale

02/01/2020 La ricorrente aveva instaurato una controversia presso il Tribunale di Roma deducendo di essere stata assunta con contratto a tempo determinato il 17 gennaio 2002,  e di avere sottoscritto, il 14 luglio 2006, un  verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale, a fronte della rinuncia ad ogni pretesa relativa a quel contratto, era stata inserita in una graduatoria dalla... [Leggi tutto]
Il contratto collettivo prevale sulla diversa volontà delle parti

Il patto di prova è nullo se il contratto collettivo ne impedisce la stipulazione in occasione di nuova assunzione dopo la cessazione di un precedente appalto

Il contratto collettivo prevale sulla diversa volontà delle parti

12/09/2017 La Corte d'appello di Torino, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, dichiarava illegittimo il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro concluso tra una lavoratrice e una società di ristorazio ne e di conseguenza annullava il licenziamento intimato dalla prima alla seconda per mancato superamento, con condanna alla reintegrazione ed all'indennizzo ai sensi della L.... [Leggi tutto]
Con il patto di prova il datore di lavoro valuta i comportamenti e la personalità del lavoratore e non solo la capacità lavorativa

L’impresa che subentra nell’appalto può apporre il patto di prova anche se il lavoratore ha già prestato la sua opera nello stesso appalto

Con il patto di prova il datore di lavoro valuta i comportamenti e la personalità del lavoratore e non solo la capacità lavorativa

03/01/2020 Un lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze di più imprenditori che si erano  succeduti nel tempo nella titolarità di un contratto di appalto. Cambiava l’impresa appaltatrice che eseguiva i lavori ma il suo rapporto di lavoro continuava con l’impresa che assumeva il nuovo appalto. Nell’ultimo cambio di appalto, però,... [Leggi tutto]
Licenziamento possibile se la prova non si supera

PATTO DI PROVA E GRAVIDANZA

Licenziamento possibile se la prova non si supera

31/12/2019 Quesito: una lavoratrice, assunta in  prova  è rimasta  incinta , può essere  licenziata ? La prova può essere sospesa per le assenze dovute alla gravidanza? RISPOSTA Sul licenziamento Una lavoratrice in stato di gravidanza può benissimo essere licenziata al pari di un qualsiasi altro lavoratore che non abbia superato la prova. Nel caso della... [Leggi tutto]
L'esperimento della prova è già avvenuto e non necessita ripeterlo

All’ex dipendente di un nuovo rapporto di lavoro non può essere imposto il patto di prova

L'esperimento della prova è già avvenuto e non necessita ripeterlo

17/01/2014 Non di rado avviene che un'azienda riassuma alle proprie dipendenze con le vecchie mansioni e con il patto di prova un lavoratore precedentemente dimessosi. Ci si chiede se questo patto di prova sia legittimo.  La corte di cassazione intervenendo sulla controversia giuridica ha affermato che secondo il suo costante insegnamento "  il patto di prova  apposto al contratto di... [Leggi tutto]
In questo caso la forma della comunicazione del licenziamento è liberamente rimessa al datore di lavoro

All'esito della prova negativa il licenziamento orale è valido

In questo caso la forma della comunicazione del licenziamento è liberamente rimessa al datore di lavoro

07/01/2014 La Corte di Appello di Milano ha dichiarato la legittimità di un licenziamento intimato in forma orale durante l’esperimento della prova.. La motivazione è così articolata. “Il licenziamento del lavoratore durante il periodo di prova non deve essere intimato necessariamente per "iscritto" dato che, per espresso disposto della legge n. 604/1966 (art. 10) la... [Leggi tutto]
Le mansioni svolte nel periodo della prova devono essere quelle individuate nel relativo patto

Assunzione in prova

Le mansioni svolte nel periodo della prova devono essere quelle individuate nel relativo patto

07/01/2014 La Cassazione ha affermato che, per una corretta valutazione della prova fornita dal prestatore d’opera, occorrono due elementi essenziali: l'adeguata durata della prova e l’effetiva esecuzione delle mansioni pattuite all’assunzione. Se questi due elementi non sussistono non si può parlare di esito negativo della prova. Conseguentemente il licenziamento intimato deve... [Leggi tutto]

Il patto di prova, contenuti e forma

In occasione della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, le parti possono ben convenire che l’assunzione avvenga con il patto di prova. Inserire in un contratto di lavoro questo patto significa che il datore di lavoro e il lavoratore prima della scadenza del termine finale della prova, possono decidere di sciogliersi liberamente dal contratto. Lo scioglimento può avvenire dall’oggi al domani, senza alcuna conseguenza negativa per il soggetto che assume l’iniziativa di farlo. Chi si scioglie dal rapporto di lavoro non deve dare alcun preavviso e non deve pagare alcuna indennità sostitutiva. Il datore di lavoro non deve dare la prova della sussistenza di un  giustificato motivo o di una giusta causa per poter intimare il licenziamento.

Il patto di prova, però, per essere valido e produrre gli effetti che abbiamo indicato, richiede dei requisiti di forma e di sostanza che possiamo così sintetizzare. Innanzitutto, il patto di prova deve essere concluso in forma scritta. Questa forma è un elemento essenziale. Se le parti dovessero stipulare il patto in forma verbale quel patto sarebbe semplicemente nullo. Non vale niente, come se non fosse mai stato concluso e voluto dalle parti. La nullità del patto di prova significa che il rapporto di lavoro è diventato definitivo e per essere risolto per iniziativa dell’azienda occorrono i rigorosi requisiti previsti dalla legge sulla giustificazione del licenziamento.

Un ulteriore requisito essenziale per la validità del patto di prova è costituito dalla indicazione delle mansioni che dovranno essere oggetto della prova. Le mansioni devono essere ben individuate e specificate nella lettera di assunzione. Le mansioni possono essere individuate anche con il semplice richiamo al contratto collettivo e all’inquadramento. Ma il contratto collettivo così richiamato  deve fornire una conoscenza certa delle specifiche mansioni che dovranno essere oggetto della prova e che il lavoratore è chiamato a svolgere. Se il contratto collettivo in quel livello dovesse prevedere diversi profili professionali, la validità del patto di prova è seriamente compromessa.

Nei mesi o nei giorni della prestazione lavorativa, il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni indicate nella lettera di assunzione. Lealtà esige che le mansioni svolte per provarsi reciprocamente debbano essere quelle volute e indicate nell’atto sottoscritto dalle parti.

La durata della prova varia da contratto collettivo a contratto collettivo e con riferimento al livello di inquadramento attribuito al lavoratore. Più alto è il livello più lungo può essere il patto di prova. La prova di un quadro ha necessità di un periodo di reciproca osservazione più lungo rispetto ad un operaio chiamato a svolgere mansioni semplici e ripetitive. La durata massima non può superare i sei mesi. La durata della prova può essere inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo ma non può superare la durata massima prevista dal contratto collettivo.

Il patto di prova può essere inserito anche in un contratto a tempo determinato oppure in un contratto a part time o anche in un contratto a part time e a tempo determinato. La durata della prova in un contratto a tempo determinato può essere più contenuto temporalmente rispetto a un contratto a tempo indeterminato. Per conoscere l’effettiva disciplina bisogna sempre far riferimento al contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.

Concluso il contratto le parti hanno l’obbligo di esperire la prova per un congruo termine di reciproca osservazione. Lo esige la buona fede nell’esecuzione del contratto.

Un patto di prova ben fatto non fa sorgere problemi nel caso in cui l’azienda prima della scadenza del termine decida di risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso in cui il patto dovesse essere nullo e l’impresa dovesse occupare più di 15 addetti, al lavoratore illegittimamente licenziato spetta un risarcimento del danno che va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Se l’impresa è di dimensioni più contenute il risarcimento va da due a sei mensilità della retribuzione. In tutti i casi la retribuzione mensile si calcola facendo riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del tfr. Nella realtà sono frequenti i casi di nullità del patto di prova per assenza dei requisiti che abbiamo indicato. I principi sono chiari ma la loro esistenza non sempre è ben conosciuta da chi nell’azienda gestisce le assunzioni e conclude i contratti di lavoro.