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Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniuge

Michelangelo,Delphic sybyl

La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato.

La Corte di Cassazione a proposito ha affermato che:

“L'interpretazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 sottesa alla decisione della Corte di appello di Bologna è solo apparentemente conforme alla lettura della norma data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 419/1999. 14.Con quest'ultima pronuncia è stato affermato infatti che la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve essere disposta tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni non come un criterio rigidamente matematico ed esaustivo ma come un elemento la cui valutazione non può in nessun caso mancare e anzi a tale elemento -secondo le parole del giudice delle leggi - può essere riconosciuto valore preponderante, e il più delle volte decisivo, ma non sino a diventare esclusivo, nell'apprezzamento del giudice la cui valutazione non si riduce a un mero calcolo aritmetico.
15. È evidente quindi che nella valutazione della Corte Costituzionale rimane affidato al giudice di merito un ampio margine di valutazione tale da poter fare diventare più o meno rilevante il criterio della durata del matrimonio. Ciò non consente peraltro di affermare che il criterio della durata del matrimonio non debba avere normalmente un rilievo centrale per la sua capacità di rispondere almeno in astratto alle esigenze di equità e di solidarietà cui deve tendere la ripartizione della pensione fra l'ex coniuge e il coniuge superstite.
16. Se il giudice si discosta da tale criterio, al fine di dare rilievo ad altri criteri idonei a realizzare le finalità e i requisiti che sono alla base del diritto alla reversibilità, deve quindi rendere una motivazione esaustiva e logica delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione. Ciò in particolare quando il criterio della durata del matrimonio viene ad assumere, come nella decisione in esame, un rilievo del tutto marginale.”

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 febbraio – 5 marzo 2014, n. 5136