13/01/2014
La corte di cassazione in una recente sua sentenza ha affermato che:
“Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 141 del 10 gennaio 2006, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio che, a fronte della domanda di tutela reale avanzata dal lavoratore ingiustamente licenziato, grava sul datore di lavoro l’onere di provare che le dimensioni dell’impresa sono inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970.” (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 18 dicembre 2007 – 19 febbraio 2008, n. 4068).
In assenza di questa prova il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni pari alla retribuzione globale di fatto non percepita, dalla data del licenziamento alla data della effettiva reintegrazione.
Milano 10/03/2008