20/01/2014
L'accertamento del numero dei dipendenti occupati dall'impresa ai fini dell'applicabilità del regime di stabilità reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - va condotto considerando i lavoratori in servizio alla stregua delle medie e normali esigenze produttive dell'azienda, in riferimento non già alla data della intimazione del recesso, ma al periodo antecedente ad essa. Il requisito numerico, così inteso, quale fatto costitutivo inerente alle condizioni dell'azione esperita ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 deve essere dimostrato dal lavoratore, mentre, una volta comprovata la consistenza delle unità lavorative necessarie secondo la normale produttività dell'impresa, incombe al datore di lavoro dimostrare che, mediante la risoluzione di altri rapporti di lavoro in epoca precedente il licenziamento in contestazione, è stata attuata una scelta stabile in ordine ad una nuova e minore dimensione dell'organizzazione produttiva.
Cassazione civile , sez. lav., 13 febbraio 1993 , n. 1815.
Milano 20/07/2009