16/11/2015
Il principio ferreo è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'art. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova pattuizione sia sottoscritta, nel rispetto della previsione dell'art. 2113 del codice civile, in una sede protetta: Uffico Territoriale del Lavoro, autorità giudiziaria, collegio arbitrale irrituale, commissione bilaterale sindacale. Il collegio arbitrale irrituale è composto dall'arbitro nominato dal lavoratore, dall'arbitro nominato dal datore di lavoro e dal presidente del collegio designato dai primi due arbitri. Il presidente deve essere un avvocato iscritto all'albo dei difensori avanti la corte di cassazione. Per la conciliazione sindacale occorre la presenza del sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Nella foto: tempera su tela, Volando dall'Alpe, di Nicola Pankoff.