22/08/2014
I due contratti di lavoro, caratterizzati dal termine finale di durata, si dividono nettamente sul piano delle conseguenze giuridiche risarcitorie, nel caso in cui siano colpiti da nullità.
Il lavoratore ha diritto in entrambi i casi di essere considerato assunto a tempo indeterminato ma nel contratto a termine nullo il datore di lavoro é obbligato a risarcire forfettariamente i danni tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità (art. 32, 5° comma, L. 4/11/10 n. 183) mentre nel contratto di somministrazione a termine nullo il risarcimento dei danni si quantifica secondo i normali criteri previsti dal codice civile: tutti i danni subiti in conseguenza immediata e diretta del recesso e, quindi, la retribuzione persa dalla data di messa in mora fino al ripristino effettivo del rapporto di lavoro.
Questo principio é stato affermato dal tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Visoná, sentenza 02/12/2010.
P.s. del 29 dicembre 2019
Il contratto di lavoro a tempo determinato dall’entrata in vigore della prima legge del 2001 ha subito negli anni successivi plurimi interventi legislativi che ne hanno modificato sensibilmente la disciplina. Si tratta di una figura giuridica magmatica sottoposta a duri interventi tellurici. Leggendo le varie sentenze dei giudici riportati nel nostro sito occorre collocare nel tempo i fatti e il diritto per non essere fuorviati e cadere gravemente in errore sulla disciplina effettiva del caso concreto sotto il vostro esame.