10/05/2015
La Corte di Cassazione ha affermato un principio che si applica a tutti i rapporti di lavoro temporaneo. Il principio è il seguente
"L'indennità prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010 trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'accertamento della nullità di un contratto di lavoro temporaneo convertito in un contratto a tempo indeterminato".
L’indennità richiamata dalla corte è quella compresa da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità di retribuzione. La Corte così ha chiarito in modo definitivo che il risarcimento del danno non può essere costituito dal versamento delle retribuzioni per tutti i mesi di estromissione dal posto di lavoro. Su questo importo, trattandosi di una indennità risarcitoria non sono dovuti i contributi previdenziali.
Il risarcimento non equivale alla pioggia d'oro del mito di Danae che è raffigurato dalla foto che vi mostriamo a commmento della sentenza.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 9105/15; depositata il 6 maggio