25/05/2014
L'azienda che assume un lavoratore con un contratto a tempo determinato deve far menzione nella lettera di assunzione che il lavoratore, cessato il rapporto di lavoro, ha il diritto di precedenza nel caso in cui l'azienda dovesse procedere a nuove assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato per le stesse mansioni.
Le condizioni essenziali per l'esercizio di questo diritto di precedenza da parte del lavoratore sono le seguenti:
-aver prestato attività a tempo determinato per l'azienda per un periodo superiore a sei mesi;
-assunzione a tempo indeterminato da parte dell'azienda per l'esecuzione delle medesime mansioni già svolte dal lavoratore nel contratto a tempo determinato già cessato;
-nuova assunzione a tempo indeterminato da parte dell'azienda entro un anno dalla cessazione del contratto a termine del lavoratore interessato;
-comunicazione del lavoratore all'azienda di essere interessato all'assunzione a tempo indeterminato, da inoltrarsi entro sei mesi dalla cessazione dell'attività del contratto a termine.
Il diritto di precedenza non sussiste nel caso in cui la nuova assunzione sia rappresentata da un altro contratto a termine. La legge prevede che si deve trattare necessariamente di un nuovo contratto a tempo indeterminato.
Se l'azienda procede a nuove assunzione con altri contratti a termine non sussiste nessun diritto di precedenza. L'unica eccezione é prevista solo per le lavoratrici in congedo di maternità che hanno questo diritto anche nel caso in cui l'azienda proceda a nuove assunzioni con contratto a termine.
Nel caso in cui l'azienda, avuta la comunicazione da parte del lavoratore di essere interessato alla successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato, violi questo obbligo, é obbligata a risarcire i danni che il lavoratore subisce in conseguenza immediata e diretta di questa violazione. Questo risarcimento dei danni potrebbe essere pari alla retribuzione che il lavoratore ha perso in conseguenza di questa violazione.
L'impresa e il lavoratore devono prestare la massima attenzione a questo istituto che privilegia il lavoratore, che in precedenza ha prestato la sua opera per l'impresa, e che sarebbe ingiusto non considerarlo come destinatario di un contratto di lavoro stabilizzato.
Riportiamo nella sua interezza la norma che disciplina l'istituto.
Art. 5 del decreto legislativo n. 268/2001.
"4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza,fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2."
P.s. del 29 dicembre 2019
Il contratto di lavoro a tempo determinato dall’entrata in vigore della prima legge del 2001 ha subito negli anni successivi plurimi interventi legislativi che ne hanno modificato sensibilmente la disciplina. Si tratta di una figura giuridica magmatica sottoposta a duri interventi tellurici. Leggendo le varie sentenze dei giudici riportati nel nostro sito occorre collocare nel tempo i fatti e il diritto per non essere fuorviati e cadere gravemente in errore sulla disciplina effettiva del caso concreto sotto il vostro esame.