22/01/2014
La Corte di Cassazione ha affermato che “nell’attuale sistema di contrattazione collettiva di diritto comune (art. 39, quarto comma, Cost.) la "categoria professionale" non comporta di per sé la necessaria applicazione di un contratto diverso da quello individuale voluto dalle parti oppure da quello collettivo stipulato dalle associazioni sindacali alle quali esse sono iscritte”.
Questo contratto collettivo, in assenza di una esplicita volontà delle parti, si può applicare solo nel caso in cui “la retribuzione concordata risulti inadeguata (Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665)” con riferimento ai principi di cui al 1º comma dell'articolo 36 della Costituzione.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 gennaio – 21 febbraio 2013, n. 4323/13¨) Milano 20/02/2013
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)