A- A A+

La Corte di cassazione bacchetta la corte d'appello di Torino

Il fatto

Il Tribunale di Torino, dichiarava la nullità del provvedimento di esclusione da socio, con contestuale licenziamento, adottato dalla società cooperativa nei confronti di un socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato e condannava la società al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra pari a quindici mensilità, ex art. 18 St. lav., essendo incontestato il requisito dimensionale. Su impugnazione della società la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, riteneva che fosse applicabile la tutela obbligatoria e non già quella reale ex art. 18 St. lav. e condannava, in luogo dell'indennità sostitutiva della reintegra, la società al pagamento della somma 9.232,26, pari a sei mensilità di retribuzione. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il. socio lavoratore. 

La corte di cassazione ha affermato l'esistenza del diritto del socio lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e non al semplice risarcimento del danno. La motivazione della sentenza della corte di cassazione è la seguente: "Innovando il tradizionale quadro di riferimento del lavoro nelle società cooperative, il legislatore, nel dare al lavoro cooperativo una nuova configurazione giuridica, ha introdotto in favore dei soci un complesso di tutele minime ed inderogabili. In tal contesto, ha previsto un rapporto di consequenzialità fra l'esclusione del socio ed il recesso, incidendo la delibera di esclusione pure sul concorrente rapporto di lavoro. In particolare, l'art. 2 della legge n. 142 del 2001, con riferimento alla posizione del socio lavoratore, prevede, per quanto qui rileva, che "Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970 n. 300, con esclusione dell'art. 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo". Nella specie la sentenza impugnata, nel richiamare tale disposizione, ha ritenuto che "l'esclusione della tutela reale debba operare in ogni caso in cui insieme al rapporto di lavoro venga a cessare anche il rapporto associativo perché chiaro è l'intendimento del legislatore: evitare per le società cooperative, considerata l'evidente rilevanza dell'intuitus personae, la possibilità di reintegrazione del socio lavoratore e quindi di ricostituzione in via autoritativa del rapporto societario". Di conseguenza, ha proseguito la Corte, non v'è spazio per ritenere applicabile la disciplina dettata dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, non potendosi in contrario invocare la declaratoria di nullità del provvedimento adottato. Tale assunto non può essere condiviso. L'art. 2 sopra citato esclude infatti l'applicazione dell'art. 18 nell'ipotesi in cui con il rapporto di lavoro venga a cessare quello associativo, evenienza questa non ricorrente nella fattispecie in esame, nella quale è stato rimosso il provvedimento di esclusione (cfr., in questi termini, Cass. n. 14143/12; Cass. n. 14741/11; Cass. n. 3043/11). Di conseguenza trova qui applicazione l’art. 18 St. lav., non essendo in contestazione il requisito dimensionale, come accertato dal giudice di primo grado senza che sul punto sia stato proposto gravame." Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 febbraio – 4 giugno 2015, n. 11548.

La massima della sentenza sopra richiamata ha scrupolosamente fatto buon governo di una norma giuridica che, invece, la corte di appello di Torino aveva platealmente disapplicato.

 

LEGGE 3 aprile 2001, n. 142 - legislazione in materia cooperativistica.  ARTICOLO N.1  (Soci lavoratori di cooperativa).

I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.