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Al socio lavoratore di cooperativa si applica lo statuto dei lavoratori

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07/01/2014

La legge 3 aprile 2001, n. 142 disciplina i diritti individuale e collettivi del socio lavoratore di cooperativa. Essa prevede che il socio lavoratore ha diritto, se lavoratore subordinato, all'applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, (cosiddetta stabilità reale del posto del lavoro) se insieme al rapporto di lavoro non cessa anche il rapporto di associazione. 
I soci lavoratori sono destinatari di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. 
Ai soci si applicano infine gli articoli 1 (libertà di opinione), 8 (divieto di indagini sulle opinioni), 14 (diritto di associazione e di attività sindacale) e 15 (nullità di tutti gli atti discriminatori per ragioni di partecipazione a scioperi, di partecipazione ad associazione sindacale e politica nonché per motivi religiosi, razziali, di lingua o di sesso). 

Milano 5 dicembre 2006.

LEGGE 3 aprile 2001, n. 142 - legislazione in materia cooperativistica.  ARTICOLO N.1  (Soci lavoratori di cooperativa).

I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.