06/02/2018
Un datore di lavoro assume un lavoratore a tempo determinato; all'inizio del rapporto di lavoro gli consegna la lettera di assunzione che contiene l'indicazione sul termine finale di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, però, non provvede a far sottoscrivere la lettera di assunzione con il termine di cessazione al lavoratore perchè lo accettasse. Alla scadenza del termine il lavoratore è stato licenziato. Il licenziamento è stato impugnato. Il tribunale e la corte di appello di Milano hanno dato ragione all'azienda sostenendo che il lavoratore aveva comunque accettato la durata a termine del rapporto di lavoro a nulla rilevando l'assenza della sottoscrizione della lettera di assunzione per la sua esplicita accettazione.
La questione giuridica, su iniziativa del lavoratore, è finita in cassazione. La cassazione ha dato ragione al lavoratore affermando che l'assenza della sottoscrizione per accettazione della lettera di assunzione da parte del lavoratore comporta la illegittimità del termine finale di durata. La corte di cassazione ha così sintetizzato la sua decisione " "ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi (cfr. Cass. n. 13393 del 2017) - della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del 2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto;
non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro;" Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 2774/18; depositata il 5 febbraio