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Le partite iva e il rapporto di lavoro secondo la legge Fornero

Negli ultimi anni un lavoratore sì è spesso sentito chiedere, quale condizione di instaurazione della sua collaborazione nell'impresa di essere titolare di una partita Iva o si è sentito chiedere, in costanza del rapporto di lavoro già instaurato, l'apertura di questa partita iva al fine di continuare il rapporto di lavoro. Spesso alla richiesta si accompagnava l'affermazione che con questo sistema a guadagnare sarebbe stato non solo l’impresa ma anche lo stesso lavoratore. Il tutto, naturalmente, a discapito della contribuzione previdenziale e di ogni norma posta a tutela del rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato. In tempi di crisi una simile richiesta ha certamente una sua forza coercitiva e talvolta non ha mancato di esercitare un certo fascino nei confronti degli stessi lavoratori che non sono riusciti a cogliere con esattezza il vero significato dell'essere titolare di una partita Iva.
Con la partita iva in genere si vuole avere una prestazione lavorativa che nei fatti e nel suo concreto svolgersi, abbia tutte le caratteristiche della subordinazione o della parasubordinazione ma che nel suo trattamento contributive e previdenziale abbia, invece, le caratteristiche di una prestazione resa da un libero professionista. Si vogliono, in realtà, lavoratori subordinati o parasubordinati ma senza applicazione dei contratti collettivi per la quantificazione del loro trattamento economico e senza le eventuali garanzie di stabilità del posto di lavoro specificatamente previste per il lavoro subordinato in materia di licenziamento. 
Con la partita Iva l’impresa non deve versare alcuna contribuzione previdenziale a favore del collaboratore, mentre questo obbligo sussiste per il contratto a progetto e per le prestazioni coordinate continuative in genere. Il fenomeno nel nostro paese ha certamente raggiunto dei limiti di intollerabilità se il legislatore è stato costretto ad emanare una specifica normativa in materia al fine di disciplinare e reprimere questa pratica.
La nuova normativa del 2012 può essere così sintetizzata.
Il principio generale è che la prestazione di lavoro resa dai titolari in possesso di partita iva per essere considerata invece come prestazione coordinata e continuativa, e quindi soggetta alla contribuzione previdenziale prevista per questa figura contrattuale, deve possedere almeno due dei seguenti presupposti caratterizzanti:
"a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente."
Conseguentemente perché una prestazione soggetta a partita iva possa essere considerata genuina occorre, ad un primo e sommario esame, che nell'anno solare, che è quello che decorre temporalmente dalla data di inizio del rapporto di collaborazione, questa collaborazione non abbia superato gli otto mesi, che il lavoratore non abbia lavorato in modo esclusivo per quell’impresa percependo più del 80% del suo compenso complessivo e che il collaboratore non disponga di una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente.
Nella ricorrenza di almeno due di queste tre condizioni, per legge e per presunzione, quella prestazione non sarà considerata come genuina prestazione professionale soggetta a Iva ma come prestazione coordinata e continuativa soggetta alla particolare disciplina di questa figura giuridica.
La legge, poi, specifica, e giustamente, che questa presunzione di non genuinità della prestazione professionale non opera nel caso in cui la prestazione lavorativa sia svolta "nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni." Il riferimento, ovviamente, è alle prestazioni rese ad esempio dagli avvocati, dai commercialisti, dagli ingegneri, dai medici, dai geometri e da tutti coloro i quali sono iscritti in appositi albi per l'espletamento della loro attività. Stabilito questo principio di grande chiarezza, però il nostro legislatore del 2012 ha inserito delle eccezioni che complicano la vita dal collaboratore e l'attività dell'interprete. La nostra legge, infatti, prevede che questa presunzione di non genuinità della partita Iva non opera “qualora la prestazione lavorativa… a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;". Quali siano queste competenze teoriche di grado elevato e quali siano le capacità tecnico pratiche acquisite attraverso le esperienze maturate, non è dato sapere. Sicuramente l'ampia e generica dicitura apre le porte alle più diverse e disparate interpretazioni con il risultato di annullare così quel che prima si è voluto affermare con tanta solennità. Si afferma un principio e immediatamente dopo si inserisce una generica norma che deroga a quei principi; questo modo di operare è tanto più mistificante ove si consideri che questa norma in deroga è formulata in modo ampio, generico e ambiguo. 
Questa presunzione, infine, non opera nel caso in cui l'attività con partita Iva " sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233" .
I professori del governo tecnico del 2012 potevano meglio esercitare i principi socratici e aristotelici della chiarezza e limpidezza del linguaggio. 
La norma al suo interno contiene una perfidia giuridica di insensibilità sociale e di ingiustizia sostanziale: nel caso in cui, infatti, il collaboratore con partita Iva dovesse sostenere davanti a un giudice che la sua prestazione lavorativa in realtà deve configurarsi come prestazione coordinata e continuativa e come tale soggetta alla contribuzione previdenziale, in questo caso i contributi previdenziali dovuti "alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore". La legge poi non manca di specificare che quel collaboratore potrà essere anche obbligato e condannato a pagare i contributi a carico dell'impresa, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa stessa.
Chi mai sarà quel falso collaboratore con partita Iva che avrà il coraggio di contestare questa figura contrattuale se il frutto velenoso della sua giusta azione sarà quello di dover pagare personalmente un terzo dei contributi previdenziali dovuti ed eventualmente anche i rimanenti due terzi a carico dell’impresa, salvo successiva rivalsa?
Questa norma, con il suo sistema giuridico, blinda le partite Iva rendendole di fatto inattaccabili perché sarà ben difficile che quel collaboratore a partita Iva, così castigato dal legislatore, si possa indurre a contestare il suo falso contratto di prestazione professionale dovendo subire con certezza la conseguenza di dover pagare da sé quei contributi previdenziali nel caso in cui la prestazione fosse effettivamente configurabile e riconosciuta come prestazione coordinata e continuativa. 
La tecnica giuridica adottata è suicida e la volontà politica di eliminare le partite Iva appare semplicemente fittizia ed illusoria.
Se si fosse voluto effettivamente combattere il fenomeno elusivo della contribuzione previdenziale ben altri dovevano essere gli strumenti giuridici da utilizzare. I contributi previdenziali dovevano essere posti interamente a carico dell'impresa: è l'impresa che ha fatto ricorso abusivamente a questa figura contrattuale ed è l'impresa che doveva subirne le conseguenze punitive stabilite dall'ordinamento giuridico. Si è invece voluto punire il carnefice e la vittima. In uno stato di diritto si punisce solo il carnefice e si salva la vittima.
Come si è detto innanzi, la legge ha previsto una presunzione di prestazione coordinata e continuativa se ricorrono alcuni dei presupposti sopra indicati. Questa presunzione a sfavore dell'impresa, però, non è assoluta in quanto la legge consente all'impresa di dare la prova contraria sulla sussistenza della prestazione professionale a partita Iva nonostante l'esistenza degli indizi individuati dalla legge stessa.
Se un istituto previdenziale o un collaboratore con partita Iva dovesse contestare la genuinità della figura giuridica assumendo la sussistenza di quegli indizi, l’impresa ha sempre la facoltà di dare la prova che quella prestazione lavorativa è, comunque, da considerarsi genuinamente di natura autonoma e professionale. L'onere probatorio è a carico dell’ impresa che lo dovrà assolvere in modo idoneo e rigoroso.
Il collaboratore a partita Iva ha sempre il diritto di poter rivendicare l'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui la sua prestazione lavorativa fosse resa con gli elementi essenziali di questa figura: dipendenza direttiva, gerarchica e disciplinare. In questo caso, se la prestazione fosse riconosciuta effettivamente come subordinata, sarebbe l'impresa a dover sopportare per intero gli oneri della contribuzione previdenziale tipici della prestazione subordinata.
Con la nuova norma che disciplina l'istituto, di sicuro le partite Iva possono continuare a vivere indisturbate e a prosperare felicemente con buona pace dei conti dei nostri istituti previdenziali e dei diritti e delle garanzie che la nostra Costituzione tanto solennemente afferma a favore dei lavoratori, ma che purtroppo di fatto non garantisce.
10 luglio 2012

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