A- A A+

Il contratto di appalto non salva il committente

Vi è sempre l'obbligo solidale per i contributi e la retribuzione


La Corte di Cassazione, con recedente sentenza n. 47370 del 2008, ha riaffermato che, in materia di infortuni sul lavoro, neanche la presenza di un contratto di appalto esonera il committente dalle responsabilità connesse alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.
Con tale pronuncia (il cui principio di diritto è stato recepito dall' art. 26 del nuovo T.U. in materia di sicurezza sul lavoro - D.lgs n. 81/2008) la Corte ha ritenuto che, per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza grava sul datore di lavoro, che solitamente è l'appaltatore, ma anche sul committente, e ciò soprattutto in tre ordini di ipotesi. In primo luogo, l'ingerenza del committente nell'organizzazione del lavoro lo rende partecipe all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. 
Quand'anche il committente non si ingerisca nell'esecuzione delle opere, egli è in ogni caso tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi cui ha affidato l'esecuzione dei lavori. In particolare, il committente, nella scelta del soggetto incaricato dei lavori, deve verificare, in ossequio al generale dovere di diligenza e prudenza, che questi sia in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalla legge in relazione all'attività da svolgere e che abbia in dotazione mezzi tecnici idonei e muniti degli appositi dispositivi antinfortunistici.
Tale dovere di sicurezza in capo al committente vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte, o la loro inadeguatezza, sia immediatamente percepibile e, ciononostante, lo stesso abbia permesso l'esecuzione dei lavori in situazioni di fatto oggettivamente pericolose. In tale eventualità il committente non potrebbe andare esente da responsabilità neanche ove dimostrasse di avere impartito ai soggetti incaricati dei lavori le opportune direttive, senza però controllarne, con continuità, la puntuale osservanza. 
Milano 24/04/2009

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

17/11/2015   DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di... [Leggi tutto]

ACCESSO DAL VOSTRO DOMICILIO AI DATI DELLA VOSTRA PRATICA, OVUNQUE VOI SIATE

16/11/2015    Il nostro studio per rendere sempre più efficiente i suoi servizi, ha attivato a favore dei propri assistiti un sistema di accesso ai dati in remoto. Questo accesso consente al cliente, dalla propria sede o abitazione di consultare il fascicolo con i documenti e i dati giudiziari che si riferiscono alla controversia. In questo modo si  consente al cliente... [Leggi tutto]

Video conferenza, strumento di grande utilità per l'attività professionale

16/11/2015 Per una migliore organizzazione, in termini di efficienza e di assoluta tempestività, per le consultazioni con lo studio, che abbiano carattere di urgenza, vi suggeriamo di usare la video conferenza. Realizzare un sistema di video conferenza è estremamente semplice, e a costo zero. Occorre semplicemente un computer, che abbia un video con le casse incorporate, e il... [Leggi tutto]

La retribuzione a certe condizioni si può anche diminuire

16/11/2015 Il principio ferreo  è che la retribuzione pattuita non può essere diminuita, come statuisce l'art. 2103 del codice civile. Il lavoratore ha diritto a mantenere l'integrità del suo trattamento economico. Ma nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e il lavoratore possono modificare la misura del trattamento economico a condizione che questa nuova... [Leggi tutto]

La lettera di assunzione, il documento più importante del rapporto di lavoro

16/11/2015 La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito.Nella lettera di assunzione... [Leggi tutto]