20/01/2014
La Corte di Cassazione, con recedente sentenza n. 47370 del 2008, ha riaffermato che, in materia di infortuni sul lavoro, neanche la presenza di un contratto di appalto esonera il committente dalle responsabilità connesse alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.
Con tale pronuncia (il cui principio di diritto è stato recepito dall' art. 26 del nuovo T.U. in materia di sicurezza sul lavoro - D.lgs n. 81/2008) la Corte ha ritenuto che, per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza grava sul datore di lavoro, che solitamente è l'appaltatore, ma anche sul committente, e ciò soprattutto in tre ordini di ipotesi. In primo luogo, l'ingerenza del committente nell'organizzazione del lavoro lo rende partecipe all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere.
Quand'anche il committente non si ingerisca nell'esecuzione delle opere, egli è in ogni caso tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi cui ha affidato l'esecuzione dei lavori. In particolare, il committente, nella scelta del soggetto incaricato dei lavori, deve verificare, in ossequio al generale dovere di diligenza e prudenza, che questi sia in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalla legge in relazione all'attività da svolgere e che abbia in dotazione mezzi tecnici idonei e muniti degli appositi dispositivi antinfortunistici.
Tale dovere di sicurezza in capo al committente vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte, o la loro inadeguatezza, sia immediatamente percepibile e, ciononostante, lo stesso abbia permesso l'esecuzione dei lavori in situazioni di fatto oggettivamente pericolose. In tale eventualità il committente non potrebbe andare esente da responsabilità neanche ove dimostrasse di avere impartito ai soggetti incaricati dei lavori le opportune direttive, senza però controllarne, con continuità, la puntuale osservanza.
Milano 24/04/2009