21/01/2014
Esternalizzare significa acquisire beni e servizi da importare all'interno della propria organizzazione aziendale. Il fenomeno della esternalizzazione ormai è diventato un fenomeno inarrestabile, molto invasivo, ed è favorito dallo sviluppo tecnologico.
La struttura organizzativa dell'impresa, con la esternalizzazione delle attività, muta radicalmente. Con la esternalizzazione le aziende si scompongono e si ricompongono.
La esternalizzazione è un sistema alternativo di acquisizione di lavoro subordinato nell’impresa: si acquisisce lavoro subordinato nell’impresa attraverso un contratto commerciale con altra impresa.
La norma giuridica che consente le esternalizzazione è l’art. 2112 del codice civile. Questo articolo, con la sua nuova formulazione, sembra aver tradito la sua funzione tradizionale di tutela della posizione del lavoratore per passare alla tutela dell’impresa.
Questa norma consente la cessione del ramo di azienda e la conseguente gestione dell’attività in appalto. Non è la norma che ha spinto e incoraggiato il fenomeno delle esternalizzazioni perché essa ha solo seguito e accompagnato i mutamenti sociali. La norma ha cercato di disciplinare il fenomeno delle esternalizzazioni nel tentativo di mantenere i livelli occupazionali.
Si cede l'attività consentendo all’acquirente di proseguire l'attività e di consentire la prestazione dei lavoratori già occupati. L’alternativa sarebbe quella di cessare l’attività con il licenziamento collettivo rivolgendosi così al libero mercato.
Per la cessione del ramo di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ. occorre che questo ramo costituisca una articolazione funzionalmente autonoma dell’azienda. L’ Autonomia funzionale del ramo di azienda oggetto della cessione è il fulcro dell'art. 2112 del codice civile.
L’articolazione funzionalmente autonoma può essere costituita da mezzi e strutture materiali ma può essere costituita dai soli lavoratori organizzati in quella attività.
Bisogna accertare se il bene ceduto ha una sua autonomia funzionale che è la capacita di produrre autonomamente un bene o un servizio. L’autonomia funzionale deve essere preesistente alla cessione.
Il lavoratore con la esternalizzazione conseguente alla cessione del ramo di azienda si trova ad avere un altro datore di lavoro. A questa cessione del suo rapporto individuale di lavoro egli non ha strumenti giuridici per opporsi.
L’unica tutela preventiva del lavoratore si realizza attraverso la consultazione sindacale sulla cessione del ramo di azienda. Ma il sindacato in questa procedura non ha alcun potere di interdizione sulle scelte organizzative e produttive dell’impresa avendo semplicemente un diritto di informazioni sulle ragioni e sulle prospettive della cessione e della riorganizzazione.
Milano 5 agosto 2010