07/01/2014
Abolito l'obbligo del medesimo trattamento dei lavoratori dell'impresa appaltatrice con quelli dell'impresa appaltante.
La legge 23 ottobre 1960 n. 1369, divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, all'articolo 3, prevedeva esplicitamente per gli appalti da eseguirsi nell'interno dell'impresa, l'obbligo delle imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti un trattamento normativo ed economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori "dipendenti dall'impresa appaltante". In questa modo si avvantaggiava la posizione dei lavoratori e si scoraggiava fortemente il ricorso al lavoro esterno all'impresa.
Questa normativa, adesso, è stata profondamente modificata dal decreto legislativo n. 276/2003 (cosiddetta legge Biagi) che all'articolo 29 prevede il solo obbligo solidale dell'appaltante con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, di corrispondere ai lavoratori il trattamento retributivo e i contributi previdenziali "dovuti". Il trattamento "dovuto" è inequivocabilmente quello che contrattualmente e per legge deve l'impresa appaltatrice al suo dipendente e non più quello di miglior favore eventualmente goduto dai lavoratori interni dell'impresa appaltante.
Con questa nuova previsione legislativa non sussiste più, pertanto, il diritto dei lavoratori occupati in esecuzione del contratto di appalto interno ad avere il medesimo trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa appaltante. Si tratta di una norma profondamente modificatrice della precedente disciplina e tale da favorire decisamente la presenza delle imprese appaltatrici all'interno delle aziende per l'esecuzione dei lavori che prima erano affidati alle maestranzze interne. In questo modo all'interno della stessa azienda vi possono essere lavoratori che occupati dall'impresa appaltatrice godono di un trattamento fortemente penalizzante rispetto a quello degli altri lavoratori occupati direttamente dall'impresa appaltante .
Milano 01/02/2007