09/01/2014
Una infermiera dipendente di una clinica privata ha espresso dei giudizi negativi sulla professionalità della clinica e sulle sue capacità di ben operare.
La clinica ha reagito irrogando all'infermiera il licenziamento disciplinare.I giudici di merito hanno ritenuto il licenziamento illegittimo per la sua sproporzione.
La corte di cassazione è stata di contrario avviso affermando che il licenziamento può essere legittimo se il prestatore d'opera, contravvenendo ai suoi di dovere di fedeltà ha espresso giudizi negativi e discredito sulla struttura ospedaliera. Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dal particolare rapporto di fiducia che deve sempre esistere tra lavoratore e prestatore d' opera.
Porre in essere atti che ledono questa fiducia comporta per il datore di lavoro il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e intimare il licenziamento.
Con questa sentenza la cassazione impedisce che un dipendente possa esprimersi negativamente sull'organizzazione del lavoro alla quale aprtecipa.
Occorre certamente prestare la massima attenzione quando si esprimono questi concetti negativi sul datore di lavoro e sul lavoro aziendale.
La sentenza della cassazione è la n. 19232/2007.
Milano 22 settembre 2007.