12/03/2019
L'art. 46 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha introdotto una disposizione generale di divieto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto all'emergenza sanitaria del Covid 19. Questo divieto è attualmente in vigore per plurime e successive proroghe legislative che via via sono intervenute nel tempo a causa del perdurare della pandemia. La norma testualmente prevede che "..., il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.” Il tribunale di Roma. Con ordinanza della fine del mese di febbraio 2021, ha dichiarato che nel divieto di licenziamento per motivi economici rientrano anche i dirigenti che così non possono essere licenziati per motivi economici al pari degli operai, degli impiegati e dei quadri. Per il tribunale questa lettura della norma è imposta dai principi di uguaglianza previsti dalla nostra Costituzione. Per l’interesse che questa pronuncia riveste, la pubblichiamo nella sua interezza.ordinanza tribunale di Roma licenziamento dirigente.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)