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Con l'esercizio dell'opzione, il rapporto di lavoro si estingue immediatamente

Non persiste l'obbligo di dover continuare a prestare la retribuzione

Il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia accolse la domanda con la quale G.M. aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento verbale intimatogli il 18/11/2007 e condannò il datore di lavoro al versamento delle retribuzioni maturate fino alla richiesta di reintegra e dell'indennità sostitutiva della stessa sulla base dell'opzione esercitata in tal senso dal lavoratore.

A seguito di impugnazione della società la Corte d'appello di Brescia, con sentenza, ha parzialmente riformato la decisione gravata condannando l'appellante al risarcimento del danno nella misura ridotta di cinque mensilità globali di fatto oltre alle quindici mensilità dell'indennità sostitutiva della reintegra, confermando nel resto la decisione del tribunale. La Corte ha spiegato che, pur non essendo applicabile al licenziamento verbale nullo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori, per non esservi stata alcuna interruzione del rapporto, il primo giudice aveva egualmente applicato tale norma e la relativa statuizione era ormai coperta da giudicato, per cui poteva intervenirsi solo sulla quantificazione del danno che, nella fattispecie, risultava essere stato liquidato in misura eccessiva. Invero, secondo la Corte di merito, non si era tenuto conto del fatto che il lavoratore aveva direttamente optato per il conseguimento dell'indennità sostitutiva della reintegra, serbando, in tal modo, una condotta incompatibile con la reale volontà di ripresa del lavoro, così come non si era considerato che solo tre mesi dopo il licenziamento il medesimo aveva reperito una nuova occupazione.
Per la cassazione della sentenza ha presentato ricorso in cassazione il lavoratore. La corte di cassazione, però, confermato la sentenza della corte di appello di Brescia affermando quanto segue: " Invero, di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito al riguardo (Cass. Sez. Un. n. 18353 del 27/8/2014) che "in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile "ratione temporis", previsto dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge 28 giugno 2012, n. 92), opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro - alcun obbligo retributivo. Ne consegue che l'obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della "mora debendi" in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore". Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 1169/15; depositata il 22 gennaio)

Nella foto: opera di Renato Guttuso  (Bagheria 26 dicembre 1911 –Roma 18 gennaio 1987). è stato protagonista della pittura sociale e neorealista raffigurando il mondo del lavoro. Parlamentare comunista, insignito del Premio Lenin per la Pace. Visse la sua parabola dalla rivoluzione bolvescica del 1917 al crollo del muro di Berllino del 1989.

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