12/03/2015
L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che con la nuova normativa del jobs act non si applica più ai nuovi rapporti di lavoro a tutele crescenti instaurati dal 7 marzo 2015, ben può essere oggetto di una specifica pattuizione tra il lavoratore e l’azienda o tra le organizzazioni sindacali e l’azienda stessa da inserire tra le varie condizioni di lavoro come la misura della retribuzione, l’uso dell’autovettura aziendale, il numero delle giornate di ferie etc.
Con un accordo specifico, le parti individuali o collettive, possono estendere le garanzie della reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo questa particolare tutela sia nella forma pesante, rappresentata dall’art. 18, nella sua formulazione originaria del 1970, che nella versione leggera della legge Fornero del 2012.
Nelle nuove assunzioni, inserire tra le varie condizioni dell’assunzione anche quella dell’applicazione della tutela dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori come miglior trattamento, è lo strumento più efficace per acquisire maestranze particolarmente qualificate e anche al fine di indurre il lavoratore a lasciare la sua vecchia posizione lavorativa in cui dovesse godere ancora delle tutele dell’art. 18 dello statuto. Ovviamente una simile pattuizione è pienamente valida e rappresenta una delle condizioni del contratto di lavoro oggetto di normale contrattazione tra le parti.
Nella foto: opera di Alberto Nobile, operai all'Ansaldo, 1951, olio su tela
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)