12/03/2015
L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che con la nuova normativa del jobs act non si applica più ai nuovi rapporti di lavoro a tutele crescenti instaurati dal 7 marzo 2015, ben può essere oggetto di una specifica pattuizione tra il lavoratore e l’azienda o tra le organizzazioni sindacali e l’azienda stessa da inserire tra le varie condizioni di lavoro come la misura della retribuzione, l’uso dell’autovettura aziendale, il numero delle giornate di ferie etc.
Con un accordo specifico, le parti individuali o collettive, possono estendere le garanzie della reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo questa particolare tutela sia nella forma pesante, rappresentata dall’art. 18, nella sua formulazione originaria del 1970, che nella versione leggera della legge Fornero del 2012.
Nelle nuove assunzioni, inserire tra le varie condizioni dell’assunzione anche quella dell’applicazione della tutela dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori come miglior trattamento, è lo strumento più efficace per acquisire maestranze particolarmente qualificate e anche al fine di indurre il lavoratore a lasciare la sua vecchia posizione lavorativa in cui dovesse godere ancora delle tutele dell’art. 18 dello statuto. Ovviamente una simile pattuizione è pienamente valida e rappresenta una delle condizioni del contratto di lavoro oggetto di normale contrattazione tra le parti.
Nella foto: opera di Alberto Nobile, operai all'Ansaldo, 1951, olio su tela
Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali utili e rimandi ai testi integrali.Numeri chiari, giustizia più rapida
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

