A- A A+

Diritto di cronaca e diritto alla tutela dell'onore e della reputazione

GUTTUSO Renato,Uomo con giornale

Il fatto.

il Tribunale di Roma rigettava le domande di risarcimento del danno e di applicazione della sanzione di cui alla L. n. 47 del 1948, art. 12 proposte da D.G. e dal C.L., nei confronti del direttore di un giornale quotidiano nazionale e della società editrice, che gli attori asserivano essere lesivo della loro reputazione.

Il Tribunale osservava che il contenuto dell'articolo dal titolo "Molestie sessuali all'ASL (OMISSIS) sotto accusa l'ex direttore" non esorbitava dai limiti del diritto di cronaca perchè, pur riportando la notizia inesatta della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio degli indagati per il reato di abuso di ufficio, era sostanzialmente veritiero, essendo stato notificato agli stessi indagati l'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen..

La decisione è stata riformata dalla corte di appello. Il direttore del quotidiano e la società editrice hanno proposto ricorso in cassazione.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza affermando la seguente massima giurisprudenziale:“In punto di diritto si rammenta - in conformità a principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto arresto del 18 ottobre 1984, n. 5259 - che per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore, lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (Cass. 14 ottobre 2008, n. 25157); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza (ex multis:Cass. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. n. 15999/2001; Cass. n. 5146/2001); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

In sostanza soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa all'interesse pubblico dell'informazione, che è la ratio dell'art. 21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, e riporta l'azione nell'ambito dell'operatività dell'art. 51 cod. pen., rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza.

Invero il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzostampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. e, segnatamente in materia di cronaca giudiziaria, deve confrontarsi, altresì, con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.. In tale ordine concettuale la giurisprudenza penale di questa Corte è costante nel sottolineare il particolare rigore con cui deve essere valutata la prima delle condizioni sopra indicate, precisando che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso (v. Cass. pen. 3 giugno 1998, Pendinelli; Cass. pen. 21 giugno 1997, Montanelli). L'esimente, anche putativa del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 cod. pen. va, dunque, esclusa allorchè manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quello accaduto, il quale implica l'assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia e, quindi, l'assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonchè il rigoroso obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. pen. 14 febbraio 2005, n. 12859).

Il principio è stato rimarcato anche dalla giurisprudenza civile di questa Corte, secondo cui, nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. 20 ottobre 2009, n. 22190; cfr.anche Cass. 17 luglio 2007, n. 15887).

E se il presupposto dell'esistenza del diritto di cronaca è - come recita l'art. 2 della legge professionale 3-2-1963, n. 69 - "il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede" (comma 1) e fermo l'obbligo di rettificare "le notizie che risultino inesatte" (comma 2), è chiaro che il giornalista deve non solo controllare l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche accertare e rispettare che la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia, la quale può dirsi non scalfita solo da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria (cfr. Cass. 04 luglio 1997, n. 6041).

In altri termini, perchè eventuali inesattezze possano considerarsi irrilevanti ai fini della lesione dell'altrui reputazione, esse devono riferirsi a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (cfr. Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140), occorrendo, in concreto, accertare se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti cosi come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione. E questo costituisce un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità.”

Cassazione civile  sez. III   26/08/2014 ( ud. 23/06/2014 , dep.26/08/2014 ) Numero: 18264.

Nella foto: opera di Renato Guttuso  (Bagheria 26 dicembre 1911 –Roma 18 gennaio 1987). è stato protagonista della pittura sociale e neorealista raffigurando il mondo del lavoro. Parlamentare comunista, insignito del Premio Lenin per la Pace. Visse la sua parabola dalla rivoluzione bolvescica del 1917 al crollo del muro di Berllino del 1989.

Lo studio a Milano

10/01/2016   Lo studio si trova  nel centro storico della città, di fronte alla Rotonda della Besana , adiacente al Palazzo di Giustizia . tel. 025457952. email biagio.cartillone@studiocartillone.it Lo studio é aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.  L'ubicazione dello studio consente... [Leggi tutto]

Il canone di locazione non è riducibile dai Tribunali su richiesta del conduttore e in conseguenza dell’emergenza Covid

04/02/2022 La rinegoziazione del contratto compete solo alla volontà delle parti: è da escludere la possibilità per il Giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione. “Per quel che concerne i doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ed al dovere di... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza è valido se rispetta una pluralità di prescrizioni e di limiti

06/03/2021 Il patto di non concorrenza configura un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore. Dal punto... [Leggi tutto]

DIVISIONE DELLA PENSIONE TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE

06/03/2021 Come si divide la pensione tra il coniuge e l’ex coniugee La pensione fra il coniuge superstite e l’ex coniuge altrettanto superstite deve essere ripartita tendo conto della durata dei rispettivi matrimoni ma non in modo esclusivo dovendosi eventualmente contemperare questo dato temporale con altre circostanze che possono assumere rilevanza e significato. La Corte di Cassazione a... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

La disabilità nei rapporti di lavoro

02/01/2022 Il concetto di disabilità si identifica con la “limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori” (Cass. 12.11.2019, n. 29289;... [Leggi tutto]

Per la difesa davanti ai giudici  è consentito produrre anche i documenti personali e riservati

“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)