28/02/2014
Il Tribunale di Milano ha assolto un imputato accusato di non aver provveduto al versamento delle ritenute previdenziali risultanti dalla certificazione rilasciataai sostituiti per il periodo d'imposta 2007.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di assoluzione.
L'imputato è stato assolto in considerazione delle particolari circostanze nel cui contesto è maturato l'omesso versamento: “ l'imputato aveva dovuto "fronteggiare una situazione di grave crisi finanziaria dell'impresa, attribuibile alla precedente amministrazione, che aveva portato con sé una grave carenza di liquidità". …”In tale grave contesto il liquidatore aveva tentato di acquisire liquidità tentando di vendere l'unico immobile di proprietà della società e di ricavare denaro liquido dal marchio, senza effettivo successo nonostante il suo concreto impegno attestato dalle deposizioni testimoniali. Le uniche liquidità conseguite dal marchio erano state destinate al pagamento dei dipendenti e dell'Inps e l'impegno del liquidatore era dimostrato anche dal fatto che "dell'intero periodo di imposta 2007 risultano omessi soltanto i versamenti relativi al mese di agosto e per una sola parte di lavoratori". Da ciò il Tribunale desume che l'imputato non aveva "un'alternativa ragionevolmente esigibile rispetto alla condotta tenuta" perché non censurabile è da qualificarsi una scelta di amministrazione che "ha preferito adempiere ai debiti tributari e contributivi inerenti alla propria gestione nonché obbligazioni che egli aveva assunto nei confronti di una categoria sociale (i lavoratori dipendenti licenziati) in grave difficoltà piuttosto che effettuare pagamenti di una somma considerevole attinente ad una categoria lavorativa al momento non coinvolta nella trattativa sindacale", nella prospettiva sempre di riuscire successivamente a ripianare ogni debito vendendo l'immobile.
Dall’imputato, per il tribunale prima e la corte di cassazione dopo, nell'occasione specifica e nel contesto dei fatti contestati non era esigibile una diversa condotta rispetto a quella in concreto da lui posta in essere.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 febbraio – 26 febbraio 2014, n. 9264
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)