06/07/2014
Un lavoratore, dipendente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si rivolgeva al tribunale di Aosta su esponendo di aver subito un infarto al miocardio imputabile al datore di lavoro per il sovraccarico di lavoro, le vessazioni di un superiore gerarchico configurante Mobbing e la sottoposizione a procedimenti penali, successivamente archiviati, collegati all'attività lavorativa. Su questa base chiedeva la condanna della regione autonoma al risarcimento dei danni biologici, da Mobbing, morali e alla vita di relazione.
Il tribunale, prima, la corte d'appello, dopo, escludevano che la regione fosse incorsa in violazione dei doveri di protezione, sicurezza e tutela della salute del dipendente e respingevano la domanda risarcitoria.
Gli stessi giudici rilevavano che dagli atti di causa non era emersa una condotta di mobbing posta in essere a danno del dipendente da parte del suo superiore.
Per la corte di cassazione le domande del lavoratore dovevano essere respinte perché egli "non aveva assolto al proprio preliminare onere di dimostrare l'esistenza di una condotta datoriale inadempiente agli obblighi che derivano dell'osservanza delle misure che devono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". Per la Corte "vi è una ripartizione dell'onere probatorio come delineato dalla consolidata giurisprudenza della corte che non consente l'accoglimento delle domande del lavoratore.
Per la corte di cassazione la ripartizione dell'onore probatorio si atteggia nel seguente modo :"Al fine dell'accertamento della responsabilità, di natura contrattuale, del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. Civ. incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo". Cassazione n. 8804/2014.
Il fenomeno del mobbing è molto complesso da definire. Comunque, si tratta di un sistematico maltrattamento consumato dal datore di lavoro contro il suo sottoposto collaboratore. Dal film Tempi Moderni di Charlie Chaplin possiamo trarne una efficace ricostruzione e visione. www.youtube.com/watch?v=YiHbKZcLqy8
La Foto: Opera di Diego Rivera pittore e autore di murales, messicano (1886-1957). E’ famoso per la tematica sociale delle sue opere ,realizzate in gran parte in edifici pubblici. I suoi murales raccontano le vicende del suo popolo e si avvalgono di uno stile descrittivo e folkloristico, che coniuga il moderno con l’antico.