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Il contratto collettivo non si applica obbligatoriamente

Si applica solo se la retribuzione concordata dalle parti è inadeguata secondo i principi costituzionali

La Corte di Cassazione ha affermato che “nell’attuale sistema di contrattazione collettiva di diritto comune (art. 39, quarto comma, Cost.) la "categoria professionale" non comporta di per sé la necessaria applicazione di un contratto diverso da quello individuale voluto dalle parti oppure da quello collettivo stipulato dalle associazioni sindacali alle quali esse sono iscritte”.
Questo contratto collettivo, in assenza di una esplicita volontà delle parti, si può applicare solo nel caso in cui “la retribuzione concordata risulti inadeguata (Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665)” con riferimento ai principi di cui al 1º comma dell'articolo 36 della Costituzione.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 gennaio – 21 febbraio 2013, n. 4323/13¨) Milano 20/02/2013