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Il Fenomeno della Esternalizzazione delle attività

Mutamento radicale dell'organizzazione del lavoro


Esternalizzare significa acquisire beni e servizi da importare all'interno della propria organizzazione aziendale. Il fenomeno della esternalizzazione ormai è diventato un fenomeno inarrestabile, molto invasivo, ed è favorito dallo sviluppo tecnologico.
La struttura organizzativa dell'impresa, con la esternalizzazione delle attività, muta radicalmente. Con la esternalizzazione le aziende si scompongono e si ricompongono. 
La esternalizzazione è un sistema alternativo di acquisizione di lavoro subordinato nell’impresa: si acquisisce lavoro subordinato nell’impresa attraverso un contratto commerciale con altra impresa.
La norma giuridica che consente le esternalizzazione è l’art. 2112 del codice civile. Questo articolo, con la sua nuova formulazione, sembra aver tradito la sua funzione tradizionale di tutela della posizione del lavoratore per passare alla tutela dell’impresa. 
Questa norma consente la cessione del ramo di azienda e la conseguente gestione dell’attività in appalto. Non è la norma che ha spinto e incoraggiato il fenomeno delle esternalizzazioni perché essa ha solo seguito e accompagnato i mutamenti sociali. La norma ha cercato di disciplinare il fenomeno delle esternalizzazioni nel tentativo di mantenere i livelli occupazionali. 
Si cede l'attività consentendo all’acquirente di proseguire l'attività e di consentire la prestazione dei lavoratori già occupati. L’alternativa sarebbe quella di cessare l’attività con il licenziamento collettivo rivolgendosi così al libero mercato.
Per la cessione del ramo di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ. occorre che questo ramo costituisca una articolazione funzionalmente autonoma dell’azienda. L’ Autonomia funzionale del ramo di azienda oggetto della cessione è il fulcro dell'art. 2112 del codice civile. 
L’articolazione funzionalmente autonoma può essere costituita da mezzi e strutture materiali ma può essere costituita dai soli lavoratori organizzati in quella attività.
Bisogna accertare se il bene ceduto ha una sua autonomia funzionale che è la capacita di produrre autonomamente un bene o un servizio. L’autonomia funzionale deve essere preesistente alla cessione.
Il lavoratore con la esternalizzazione conseguente alla cessione del ramo di azienda si trova ad avere un altro datore di lavoro. A questa cessione del suo rapporto individuale di lavoro egli non ha strumenti giuridici per opporsi. 
L’unica tutela preventiva del lavoratore si realizza attraverso la consultazione sindacale sulla cessione del ramo di azienda. Ma il sindacato in questa procedura non ha alcun potere di interdizione sulle scelte organizzative e produttive dell’impresa avendo semplicemente un diritto di informazioni sulle ragioni e sulle prospettive della cessione e della riorganizzazione.
Milano 5 agosto 2010

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).