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L’esternalizzazione delle attività per la produzione di beni e servizi

Mira a razionalizzare e rendere più produttivo il lavoro


L'organizzazione del lavoro nell'impresa risulta essere profondamente mutata dal fenomeno delle esternalizzazioni. Questa esternalizzazione dei servizi e dell'attività produttiva può avvenire anche intra moenia, cioè all'interno dello stesso perimetro aziendale, con gli stessi mezzi e con gli stessi lavoratori utilizzati precedentemente nella gestione diretta dell'attività da parte dell'imprenditore.
Il modello organizzativo delle esternalizzazioni nell'attività dell'impresa è nato in Giappone dove, già da decenni, per produrre un'auto il numero dei dipendenti occupati è di gran lunga inferiore a quello occorrente in Occidente. Negli anni ' 80 in Occidente si era convinti che questa maggiore produttività del sistema giapponese derivasse dalla maggiore laboriosità e dedizione delle maestranze rispetto a quelli del mondo occidentale più sindacalizzati e garantiti. Ma così non era. La maggiore produttività in realtà era la conseguenza più vistosa del sistema produttivo imperniato sulla esternalizzazione delle attività.
Qual è la ragione per cui il modello organizzativo della esternalizzazione si estende a macchia d'olio come un'onda impetuosa?
Si far ricorso a questo sistema per una molteplicità di motivi:
1.maggiore specializzazione dell'impresa scelta per il lavoro esternalizzato;
2.flessibilità nell'occupazione;
3.contrazione dei costi.
In Italia il fenomeno fino al 2003 era impedito dalla legislazione fortemente vincolante degli anni ' 60 in materia di interposizione di manodopera. Con la nuova legislazione introdotta nel 2003 il fenomeno anche in Italia sembra assumere le dimensioni di un'onda impetuosa e inarrestabile.
Di fronte alle dimensioni del fenomeno delle esternalizzazioni e alla sua capacità di imporsi sempre più come nuovo modello organizzativo dell'impresa, si pone il problema della tutela delle maestranze. Questa tutela non è più garantibile con il ritorno anacronistico della passata legislazione ma con forme nuove che da una parte garantiscano la libertà nell'esercizio dei poteri di organizzazione dell'impresa ma dall'altra garantiscano anche il diritto effettivo alla retribuzione, alla qualifica, alla stabilità del posto di lavoro e a tutti quei diritti riconosciute dal nostro ordinamento. La tutela non può essere più a monte ma si deve garantire a valle.
Il diritto del lavoro nel nostro paese ha avuto un passato glorioso. Adesso ha un presente molto difficile ed un futuro assai incerto.
Milano 07/08/2010.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).