A- A A+

Il contratto di appalto non salva il committente

Vi è sempre l'obbligo solidale per i contributi e la retribuzione


La Corte di Cassazione, con recedente sentenza n. 47370 del 2008, ha riaffermato che, in materia di infortuni sul lavoro, neanche la presenza di un contratto di appalto esonera il committente dalle responsabilità connesse alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro.
Con tale pronuncia (il cui principio di diritto è stato recepito dall' art. 26 del nuovo T.U. in materia di sicurezza sul lavoro - D.lgs n. 81/2008) la Corte ha ritenuto che, per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza grava sul datore di lavoro, che solitamente è l'appaltatore, ma anche sul committente, e ciò soprattutto in tre ordini di ipotesi. In primo luogo, l'ingerenza del committente nell'organizzazione del lavoro lo rende partecipe all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. 
Quand'anche il committente non si ingerisca nell'esecuzione delle opere, egli è in ogni caso tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi cui ha affidato l'esecuzione dei lavori. In particolare, il committente, nella scelta del soggetto incaricato dei lavori, deve verificare, in ossequio al generale dovere di diligenza e prudenza, che questi sia in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalla legge in relazione all'attività da svolgere e che abbia in dotazione mezzi tecnici idonei e muniti degli appositi dispositivi antinfortunistici.
Tale dovere di sicurezza in capo al committente vale, a maggior ragione, nel caso in cui l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte, o la loro inadeguatezza, sia immediatamente percepibile e, ciononostante, lo stesso abbia permesso l'esecuzione dei lavori in situazioni di fatto oggettivamente pericolose. In tale eventualità il committente non potrebbe andare esente da responsabilità neanche ove dimostrasse di avere impartito ai soggetti incaricati dei lavori le opportune direttive, senza però controllarne, con continuità, la puntuale osservanza. 
Milano 24/04/2009

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).