06/02/2023
La corte di appello di Milano sezione lavoro ha affermato che il lavoratore non ha l'onere di impugnare stragiudizialmente il licenziamento a lui comunicato in forma orale perché non essendoci la forma scritta, prevista per legge, non può esservi alcun termine dal quale poter fare decorrere l'obbligo di impugnare il licenziamento entro i 60 giorni dalla sua comunicazione. Contro il licenziamento intimato oralmente, il lavoratore non decade dal diritto di agire contro l'impresa anche se dovesse impugnare il licenziamento dopo i 60 giorni e anche se dovesse depositare il suo ricorso avanti il Tribunale oltre il termine dei 6 mesi. Il lavoratore, in ogni caso, ha sempre l'onere di dedurre le circostanze in fatto relative al suo licenziamento che assume essere avvenuto oralmente. Corte di appello di Milano sentenza numero 1014, pubblicata il 16 gennaio 2023.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)