08/02/2023
Il tribunale di Monza riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro domestico provato attraverso le dichiarazioni dei testimoni che sono stati sentiti dal giudice. La lavoratrice prestava la sua attività lavorativa tutti i giorni ed era pagata con 10€ per ogni ora di lavoro prestato. Alla lavoratrice, a titolo di differenze retributive sono state riconosciute oltre 6000€. Il datore di lavoro è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)