03/01/2020
La pattuizione collettiva dei dirigenti delle aziende del settore industria, che vi riportiamo nella tabella sottostante, inserendosi nel quadro politico e sindacale della nuova disciplina in materia di tutele crescenti del rapporto di lavoro degli operai, degli impiegati e dei quadri, ha rivisto al ribasso tutta la materia del licenziamento dei dirigenti, modificando i termini temporali del preavviso e incidendo decisamente sui criteri di quantificazione del danno in presenza di licenziamento illegittimo.
Ora la nuova normativa, per i dirigenti licenziati dopo l'1 gennaio 2014, è quella che vi offriamo con il riquadro sotto riportato che compara la normativa tra prima e dopo.
Dal confronto si evince con immediatezza la profonda differenza di trattamento introdotta dalle nuove norme del contratto collettivo che diminuiscono in modo sensibile le precedenti tutele del dirigente in presenza di illegittimo recesso del datore di lavoro.
Le nuove norme possono essere ovviamente derogate in melius per il dirigente su accodo delle parti.
Per la difesa davanti ai giudici è consentito produrre anche i documenti personali e riservati
“Giova ribadire che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dalla L. n. 675 del 1996, art. 9, lett. a) e d), sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.” ( Cass. civ., sez. lav., sent., 12 novembre 2021, n. 33809)