08/01/2016
La controversia traeva origine dall’infortunio occorso ad un lavoratore, che aveva percorso il sottopasso che collegava la mensa aziendale agli uffici ove prestava la propria attività lavorativa. Il sottopassaggio era attraversato da tappeti mobili, non funzionanti perché in riparazione e da un corridoio percorribile a piedi, il cui pavimento era rivestito di materiale antisdrucciolo, sul quale il lavoratore era però scivolato. L’INAIL aveva liquidato un’indennità per inabilità temporanea, riconoscendo altresì una rendita per inabilità permanente al lavoratore, il quale aveva adito il giudice del lavoro per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’infortunio. Il contraddittorio era stato esteso alla società cui era stato affidato il servizio di riparazione e manutenzione degli impianti mobili e della compagnia assicurativa di quest’ultima, ai fini della manleva. In primo grado la domanda del lavoratore veniva accolta e successivamente la Corte territoriale rigettava l’appello proposto dal datore di lavoro. Contro la sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha rilevato che “nella ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza impugnata manca del tutto la descrizione della situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare all'individuazione delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza. Accogliendo il ricorso proposto dal datore di lavoro, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell'applicazione dell'art. 2087 cod. civ. - in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili - occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriali".
La Cassazione, quindi, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello per una nuova decisione, con vittoria della società datrice di lavoro.
(Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 17 novembre – 17 dicembre 2015, n. 25395)