Trasferimento, rifiuto e indennità del preavviso
L'azienda comunica il trasferimento, il lavoratore non accetta e presenta immediatamente le dimissioni. Si chiede se il lavoratore abbia diritto alla corresponsione dell' indennità sostitutiva del preavviso. Per rispondere occorre far riferimento al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Se questo contratto collettivo prevede questa facoltà del lavoratore con la corresponsione della indennità sostitutiva, ovviamente, il lavoratore ha diritto a quel pagamento. Se il contratto collettivo, invece non prevede nulla, perchè si possa configurare questo pagamento a carico dell'azienda, occorre che il lavoratore interessato: abbia contestato ed impugnato tempestivamente il trasferimento, entro i 60 giorni dalla comunicazione, che il trasferimento sia infondato perché privo delle comprovate ragione giustificatrici, che il provvedimento di trasferimento, per i suoi tempi di esecuzione, non consenta da parte del lavoratore la concessione di un termine di preavviso a favore dell'azienda tanto da indurlo a non poter prestare la sua attività nemmeno in via temporanea. In presenza di questi elementi concorrenti tra loro il lavoratore avrà diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.