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Se il trasferimento non è sorretto da comprovate ragioni, il lavoratore ben può rifiutarsi di adempiere all’ordine impartito

Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 giugno – 5 dicembre 2017, n. 29054

Un’azienda comunica ad un suo dipendente il trasferimento da una unità produttiva ad un’altra. Il lavoratore si rifiuta di adempiere ritenendo che il suo trasferimento fosse immotivato. L’azienda, di fronte al rifiuto gli ha intimato il licenziamento per essersi rifiutato e per essere rimasto assente dal lavoro. Il tribunale ha dichiarato il licenziamento legittimo, in appello la sentenza è stata riformato con la reintegrazione nel posto di lavoro. La Cassazione ha confermato la sentenza con la motivazione che riportiamo, ritenendo legittimo il rifiuto del lavoratore. “ Il mutamento della sede lavorativa deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti (Cass. n. 11927 del 2013; Cass. n. 27844 del 2009; Cass. n. 26920 del 2008; Cass. n. 16907 del 2006; Cass. n. 4771 del 2004; Cass. n. 18209 del 2002; Cass. n. 1074 del 1999); che in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell’art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all’inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria (Cass. n. 3959 del 2016);”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 27 giugno – 5 dicembre 2017, n. 29054.

 

Nella foto: opera di Vasco Bendini, pittore (Bologna27 febbraio 1922 – Roma31 gennaio 2015).

 

Il trasferimento

Il datore di lavoro può trasferire il lavoratore dal luogo di lavoro presso il quale ha prestato normalmente la sua attività lavorativa. Il trasferimento da un'unità produttiva all'altra, però, può essere adottato solo in presenza di "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive".  Senza queste esigenze oggettive il trasferimento è illegittimo. Il lavoratore, avuta comunicazione del trasferimento, può chiedere che il datore di lavoro gli fornisca la motivazione del provvedimento. Il provvedimento di trasferimento, se contestato dal lavoratore, deve essere impugnato con immediatezza, entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nei successivi 180 giorni, poi, occorre depositare il ricorso avanti il giudice del lavoro. L'inosservanza di questi termini comporta la definitività del provvedimento. È opportuno che il lavoratore esegua momentaneamente l'ordine di trasferimento anche se lo dovesse ritenere illegittimo, al fine di impedire insubordinazioni o assenze ingiustificate dal lavoro.