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Il datore di lavoro può trasferire per incompatibilità ambientale.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 2 settembre 2008 n. 22059 ha affermato che è legittimo il trasferimento di un lavoratore da una sede lavorativa ad un'altra che il datore aveva giustificato con la necessità di dover rasserenare i rapporti tra il lavoratore e i suoi colleghi di lavoro che erano divenuti tesi. Il trasferimento era avvenuto, peraltro, senza dequalificazione del lavoratore interessato che aveva continuato a mantenere le medesime mansioni.
In questo caso il trasferimento non si configura come provvedimento disciplinare, che come tale è vietato dallo statuto dei lavoratori e dalla generalità dei contratti collettivi, ma come atto giustificato da oggettive esigenze organizzative.
La sentenza della corte di cassazione certamente ha fatto corretta applicazione dei principi generali del nostro ordinamento.
Milano 11 settembre 2008

Il trasferimento

Il datore di lavoro può trasferire il lavoratore dal luogo di lavoro presso il quale ha prestato normalmente la sua attività lavorativa. Il trasferimento da un'unità produttiva all'altra, però, può essere adottato solo in presenza di "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive".  Senza queste esigenze oggettive il trasferimento è illegittimo. Il lavoratore, avuta comunicazione del trasferimento, può chiedere che il datore di lavoro gli fornisca la motivazione del provvedimento. Il provvedimento di trasferimento, se contestato dal lavoratore, deve essere impugnato con immediatezza, entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nei successivi 180 giorni, poi, occorre depositare il ricorso avanti il giudice del lavoro. L'inosservanza di questi termini comporta la definitività del provvedimento. È opportuno che il lavoratore esegua momentaneamente l'ordine di trasferimento anche se lo dovesse ritenere illegittimo, al fine di impedire insubordinazioni o assenze ingiustificate dal lavoro.