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Il datore di lavoro non deve tollerare i comportamenti mobbizzanti

Lo impone l'obbligo di salvaguardare la salute del suo dipendente

La Corte di Appello dell'Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Teramo, condannava in solido il Comune di Colonnella e un suo dirigente a risarcire il danno alla salute e professionale in favore di una dipendente quale conseguenza di un comportamento mobbizzante. La Corte del merito, precisato che la responsabilità del dirigente del comune era stata fatta valere dall’interessata in via extracontrattuale, osservava, che le risultanze istruttorie confermavano "la sottrazione delle mansioni la conseguente emarginazione, lo spostamento senza plausibili ragioni da un ufficio all'altro, l'umiliazione di essere subordinati a quello che prima era un proprio sottoposto, l'assegnazione ad un ufficio aperto al pubblico senza possibilità di poter lavorare, così rendendo ancor più cocente propria umiliazione". È stata ritenuta la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro assumendo il seguente principio: "la circostanza che la condotta di mobbing provenga da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro su cui incombono gli obblighi di cui all'art. 2049 cc, ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo". Nella specie, sottolineava la Corte di appello, con motivazione condivisa dalla Corte di Cassazione, “la durata e le modalità con cui è stata posta in essere la condotta mobbizzante, quale risulta anche dalle prove testimoniali, sono tali da far ritenere la sua conoscenza anche da parte del datore di lavoro, nonché organo politico, che l'ha comunque tollerata". La corte di Cassazione ha confermato la sentenza della corte di appello perché sono stati provati i classici parametri tassativi di riconoscimento del mobbing "che sono l'ambiente; la durata, la frequenza, il tipo di azioni ostili, il dislivello tra gli antagonisti, l’andamento secondo fasi successive, l’intento persecutorio". Corte di Cassazione n. 10037/15

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.