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I giorni di malattia imputabili a colpa del datore di lavoro non si conteggiano nel comporto

Nesso di causalità tra le mansioni svolte e la malattia sofferta

Il Tribunale di Bergamo dichiarò l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e ordinò la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con la condanna della società al risarcimento del danno. La sentenza, appellata dalla datrice di lavoro soccombente, fu confermata dalla Corte d'appello di Brescia che ribadì che la malattia denunciata dalla lavoratrice in epoca successiva al 24/1/2004, e durata diciannove giorni, era da ricollegarsi a causa di lavoro e alle mansioni espletate e, in particolare, ad uno sforzo compiuto nel sollevamento di pesi ("stecche di segnature di peso superiore ai 30 chili”). La reintegrazione nel posto di lavoro è stata disposta sulla sussistenza della prova dell’esistenza del nesso causale tra le mansioni svolte dalla lavoratrice, addetta al sollevamento di confezioni di peso di circa 40-50 chili, e la lombosciatalgia lamentata. La sentenza ha escluso dal calcolo dei giorni di malattia utili per il superamento del periodo di comporto, i giorni dovuti all'assenza imputabile alla Lombosciatalgia. La corte di cassazione, ha confermato la sentenza perché l'assenza per malattia non era  meramente connessa alla prestazione lavorativa ma con riferimento  alla sua genesi, sussisteva una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087  del codice civile per aver adibita la lavoratrice a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche. Senza questa responsabilità del datore di lavoro la detrazione di quei giorni di malattia dal periodo di comporto non si sarebbe mai potuta avere. (Sentenza Corte di Cassazione 15 dicembre 2014 numero 26.307).

 

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.