03/04/2015
Al rapporto di lavoro dirigenziale è da ritenersi applicabile la L. n. 300 del 1970, art. 7, come principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare. Questo è solco interpretativo anche di importanti pronunce della Corte costituzionale (in particolare: 30 novembre 1982 n. 204; 25 luglio 1989 n. 427; 1 luglio 1992 n. 309; 1 giugno 1995 n. 220).
Le procedure di contestazione dei fatti posti a base del recesso, trovano la loro effettiva ratio non già nelle caratteristiche intrinseche del rapporto di lavoro, ma nella capacità dei suddetti fatti di incidere direttamente, al di là dell'aspetto economico, sulla stessa "persona del lavoratore", ledendone talvolta, con il decoro e la dignità, la stessa immagine in modo irreversibile.
Le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel contraddittorio) dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3 debbano trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa.
Il principio giurisprudenziale è stato così individuato e riaffermato dalla Corte di Cassazione:
"Ferma l'insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del predetto e il relativo vincolo fiduciario, anche a prescindere dalla specifica individuazione di suoi comportamenti soggettivi e potendo il recesso dipendere da obiettive esigenze di organizzazione interna) l'indipendentemente dalle previsioni di un contratto di lavoro individuale, quand'anche esso escluda il ricorso alla normativa disciplinare collettiva, le garanzie procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel contraddittorio) dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3 in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell'impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso".
Cassazione civile sez. lav. 10/02/2015 ( ud. 20/11/2014 , dep.10/02/2015 ) n. 2553.