24/02/2016
La procedura di contestazione di addebito impone al datore di lavoro e al lavoratore l'osservanza di una pluralità di adempimenti per il suo corretto svolgimento nel rispetto dei ruoli delle parti
Il lavoratore ha il diritto di chiedere di presentare le sue giustificazioni in forma orale. In questo caso si pone il problema di individuare quale sia il luogo in cui il lavoratore debba presentarsi, con l'assistenza del sindacato, per illustrare le sue giustificazioni Se la sua prestazione lavorativa si svolge nello stesso luogo dove vi è la sede dell'azienda o una filiale o succursale, non sorge alcun problema perchè il luogo è ben individuato, con semplicità e immediatezza. Il luogo dell'audizione è sicuramente quello della sede dell'azienda, centrale o periferica. Che cosa succede, invece, se il luogo della prestazione lavorativa è diverso dalla sede dell'azienda? Il datore di lavoro può individuare detto luogo anche presso la sede centrale, se in periferia non vi è nessuno che possa validamente raccogliere la presentazione delle giustificazioni orali.
La Corte di Casssazione è stata chiamata a pronunciarsi su questa questione e ha affermato che "Va escluso il diritto del lavoratore ad essere ascoltato nell'ambito del procedimento disciplinare, presso il luogo ove svolge la propria mansione o nel corso dell'orario di lavoro, per cui non costituisce violazione del diritto di difesa la convocazione del lavoratore al di fuori del posto e dell'orario di lavoro".Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2014, (ud. 08/07/2014, dep.29/08/2014), n. 18462 .
Il Tribunale di Milano però anni addietro, ed in una controversia diversa da quella decisa dalla Corte di Cassazione, ha affermato che "Comprime in maniera illegittima il diritto di difesa del lavoratore soggetto a procedimento disciplinare - e ancor più il diritto del sindacato di svolgere liberamente la propria attività sindacale, che si estrinseca anche nell'assistenza del lavoratore che deve rendere le proprie giustificazioni - la richiesta della società di sentire il lavoratore in una sede che dista oltre 500 Km. dal luogo dove il dipendente svolge la propria prestazione".
Vi abbiamo offerto due diverse interpretazioni della stessa norma perchè l'interpretazione non è agevole. Il datore di lavoro, prudenzialmente, è meglio che agisca secondo il sentire giuridico del tribunale di Milano. Nel caso in cui dovesse scegliere di fare spostare il lavoratore assuma l'impegno a sopportare le spese di viaggio e il pagamento della normale retribuzione della giornata, risolvendo anche il problema dei costi di viaggio del sindacalista di fiducia, che deve presenziare all'incontro.
Nella Foto: opera di Alberto Sughi. Viaggio di Notte. 1956. Olio su tela. Corrente del realismo sociale.