22/01/2014
Il datore di lavoro deve esercitare il suo potere disciplinare previsto dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori con criteri di giustizia e fondatezza.
Nel caso in cui vi sia un cattivo esercizio di quel potere con il sorgere di uno stato di morbilità a danno del lavoratore, l'azienda successivamente non potrà validamente intimare un licenziamento per superamento del periodo di comporto. Il datore di lavoro ha procurato la malattia ed è ingiusto che usufruisca dei vantaggi giuridici connessi a quella malattia per la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato dalla Corte il datore di lavoro aveva chiesto ben 15 visite domiciliari e aveva contestato ripetutamente fatti non veritieri procurando nel lavoratore uno stato di morbilità che lo ha costretto a superare il limite di assenze previsto per legge.
(Corte di Cassazione sentenza 2 ottobre 2013 n.22538).
Milano 09/10/2013